giovedì 28 luglio 2016

27 luglio - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N. 264 DEL 27/07/16



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

PRESENTATO AL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER STRAVOLGERE LA NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA
1
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E I PROBLEMI DI CUORE
3
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICO-FISICI: DOMANDE E RISPOSTE
5
CADUTA AL SUPERMERCATO: RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE ANCHE VERSO TERZI
11
IL RISCHIO DI CLIMA ESTREMO CALDO IN EDILIZIA
12
IMPARARE DAGLI ERRORI: SE NON SI METTE IN SICUREZZA IL CARICO
15


PRESENTATO AL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER STRAVOLGERE LA NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA

Riporto a seguire un breve articolo di Studio Cataldi sul Disegno di Legge (DdL) presentato al Senato per riformare completamente la normativa su salute e sicurezza sul lavoro.
Se passasse una tale riforma le ricadute per la tutela dei lavoratori sarebbero gravissime.

Il DdL (da quanto emerge dall’articolo) prevede in sostanza:
-         eliminazione della valutazione dei rischi e della definizione delle misure di prevenzione e protezione e sostituzione con una “certificazione” redatta da un professionista (tecnico della prevenzione e/o medico del lavoro) pagato dal datore di lavoro: è ovvio che il professionista venderà a qualunque costo la sua “certificazione” dichiarando che va tutto bene;
-         deresponsabilizzazione del datore di lavoro in relazione a infortuni e a malattie professionali, se avrà dimostrato, tramite la “certificazione”, di avere adempiuto agli obblighi di legge;
-         sostanziale eliminazione dell’obbligo di vigilanza a capo del datore di lavoro e trasferimento della responsabilità a dirigenti, preposti e lavoratori stessi;
-         sgravi fiscali per le aziende “virtuose”, sempre sulla base della semplice “certificazione” del professionista.

Se dovesse passare tale impostazione, di fatto i diritti reali di tutela della salute e della sicurezza garantiti oggi da precisi obblighi normativi, perderebbero enormemente di valore.
Tale impostazione creerebbe inoltre un mercato incontrollato di “certificatori”, pagati proprio dalle aziende che dovrebbero verificare, disposti a dichiarare il falso solo per acquisire nuovi clienti.

Tale DdL rappresenta un GRAVISSIMO attacco ai diritti dei lavoratori su salute e sicurezza.
E’ NECESSARIO DA SUBITO LA MASSIMA VIGILANZA E MOBILITAZIONE PER EVITARE CHE DIVENTI OPERATIVO.

Marco Spezia

P.S. Il Testo del DdL ad oggi non è ancora stato pubblicato sul sito del Senato.
Il suo link di riferimento è il seguente:

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Da Studio Cataldi
25 luglio 2016
di Lucia Izzo

PRESENTATO AL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER RIFORMARE IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
SICUREZZA SUL LAVORO: SPETTERA’ AI PROFESSIONISTI “CERTIFICARLA”

Un disegno di legge che promette una "radicale riforma di tutta la disciplina rivolta a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori". Lo ha annunciato Maurizio Sacconi (AP), presidente della Commissione Lavoro del Senato, che ha presentato insieme alla senatrice Serenella Fuksia (Gruppo misto), un DdL che vuole superare il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) che si compone di 306 articoli e 51 allegati e che "si caratterizza per un'eccessiva complessità legislativa e attuativa".

Si vuole passare, "attraverso la semplificazione, da un approccio formalistico a uno pratico e sostanziale" spiega Sacconi che aggiunge: "Con questo DdL intendiamo aprire una riflessione sulla tradizionale regolazione del lavoro, prodotta in un tempo in cui prevaleva la produzione seriale e l'attività lavorativa era in conseguenza fortemente standardizzata".
Le nuove tecnologie digitali, sottolinea Sacconi, "cambiano con veloce progressione il modo di produrre e di lavorare e allo stesso tempo offrono una continua evoluzione delle prassi e delle tecniche con cui rendere più sicuro il lavoro".

Da qui scaturirebbe la necessità di non rinunciare a tale evoluzione, ma di garantire la sicurezza dei lavoratori con un approccio dinamico e sostanziale, distante dall'attuale disciplina eccessivamente rigida e formalista.

Si rende necessaria, secondo le previsioni del DdL, un'attività di supporto che dovrà essere garantita dai medici del lavoro oppure da altri professionisti del settore, con un ordine di riferimento, oppure da esperti i quali svolgano professioni inerenti salute e sicurezza: costoro dovranno essere iscritti in apposito elenco presso il Ministero del Lavoro che provvederà a verificarne il possesso delle necessarie competenze professionali e di esperienza.

Saranno tali professionisti che, sotto la propria responsabilità, si occuperanno di certificare e valutare le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda. Affidare la certificazione a un soggetto terzo, spiega la relazione che accompagna il disegno di legge, "permetterà una notevolissima riduzione della documentazione necessaria per dimostrare l'adempimento agli obblighi di legge da parte del datore di lavoro". Saranno gli organi di vigilanza e la magistratura a intervenire in caso di colpa professionale nel rendere la certificazione, oppure se emergano false dichiarazioni e modalità fraudolente.

Inoltre, il DdL priva di responsabilità il datore di lavoro laddove questi ottemperi a tutti gli obblighi su di lui gravanti e se l'evento è provocato da circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, oppure da eventi eccezionali le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si fosse comportato in modo diligente.

In ambito di salute e sicurezza, emerge quindi una sorta di "colpa di organizzazione": se l'imprenditore dimostra il proprio comportamento diligente, di aver adempiuto efficacemente le misure previste dalla normativa, di aver organizzato in maniera idonea la propria azienda quanto alle esigenze di tutela dei lavoratori, non potrà rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore.

Il DdL prevede altresì, per agevolare la trasmigrazione dalla vecchia alla nuova disciplina, un periodo transitorio triennale in cui il datore potrà dimostrare di aver adempiuto i propri obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e si richiede l'intervento del Ministero del Lavoro e dell'INAIL per attuare efficacemente le misure di prevenzione e protezione, possibilmente prevedendo degli sgravi fiscali destinati alle aziende virtuose.



L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E I PROBLEMI DI CUORE

Da: Lavoro e Salute
06 luglio 2016

In Europa più della metà dei lavoratori lavora anche durante il week-end e circa uno su cinque fa il turno di notte, soprattutto fra gli uomini.
Il lavoro a turni è stato associato ad un aumento di rischio delle malattie cardiovascolari. Può causare problemi legati alla mancanza di sonno, dinamiche famigliari complesse, assunzione di comportamenti non salutari come l’abitudine al fumo o una dieta irregolare, che può portare ad un aumento di peso e di colesterolo nel sangue, fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

La maggior parte degli studi condotti sino ad ora si sono focalizzati sui turni serali, notturni o sulla rotazione.
Tuttavia l’evidenza è scarsa per l’intera gamma dei turni lavorativi. Non è ancora stata stabilita una relazione certa tra il lavoro su turni che non comprenda la sera o la notte e il rischio di eventi cardiovascolari. Un altro fattore importante è quello dell’età, invecchiando i lavoratori sono più vulnerabili all’impatto negativo del lavoro organizzato su turni.

E’ sempre più probabile, inoltre, ed è vero nell’est della Finlandia dove è stato realizzato lo studio
che molti lavoratori abbiano avuto nel corso della loro vita problemi cardiovascolari.
L’obiettivo dello studio è dunque quello di analizzare la relazione tra tutti i tipi di turni lavorativi e l’incidenza di infarto acuto del miocardio in una popolazione di uomini tra i 42 e i 60 anni che avevano avuto e non avevano avuto una cardiopatia ischemica negli anni precedenti.

Lo studio ha coinvolto 1.891 uomini che sono stati seguiti per 20 anni, è iniziato nel 1984. Fra i 1.565 uomini che non avevano avuto cardiopatie ischemiche al baseline, si sono verificati 335 casi di infarto acuto del miocardio (incidenza annuale del 1,1%) mentre fra i 326 uomini che avevano avuto in precedenza cardiopatie ischemiche si sono verificati 142 casi di infarto acuto del miocardio (incidenza annuale del 2,6%).

Il 35% di essi svolge un lavoro su turni, incluso il lavoro durante il week end, la sera, la notte, turni che cambiano, due turni, turni irregolari e trasferte di lavoro. E’ stata osservata una relazione positiva tra il lavoro che comporta trasferte (almeno tre notti a settimana fuori casa) e l’infarto acuto del miocardio (hazard ratio 2,45; 95% CI 1,08 a 5,59) solo tra coloro che avevamo avuto una cardiopatia ischemica. Non è stata riscontrata alcuna associazione significativa tra altre tipologie di lavoro su turni e l’incidenza di infarto acuto del miocardio.

Lo studio ha riscontrato nuove e convincenti evidenze che mostrano come l’associazione tra i turni lavorativi e l’incidenza dell’infarto del miocardio può variare a seconda della popolazione lavorativa.
E’ il primo studio in cui il lavoro che comporta trasferte frequenti è identificato come singolo fattore di rischio per l’outcome in esame, in particolare per i lavoratori con un pregresso episodio di cardiopatia ischemica.
E’ quindi necessario proteggere questa fascia di popolazione più fragile anche in considerazione del fatto che la stessa è destinata, a causa delle modifiche dell’età pensionabile, ad invecchiare.

1.891 uomini di età compresa tra i 42 e i 60 anni al baseline, inclusi nello studio prospettico di coorte “Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study”, sono stati seguiti per 20 anni.
Sono state raccolte informazioni riguardo l’orario e i turni di lavoro, le loro caratteristiche sociodemografiche, comportamentali e psicologiche. Inoltre sono stati esaminati alcuni parametri biologici e test per la funzionalità respiratoria.
E’ stato usato il modello proporzionale di rischio di Cox con l’aggiustamento per le variabili demografiche, biologiche, comportamentali e psicologiche.

I seguenti riferimenti bibliografici sono scaricabili agli indirizzi sotto riporatati:

-         Wang A, Arah OA, Kauhanen J, Krause N. Shift work and 20-year incidence of acute myocardial infarction: results from the Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study Occup Environ Med. 2016 Mar 31

-         Vyas MV, Garg AX, Iansavichus AV, et al. Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis BMJ. 2012 Jul 26




ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICO-FISICI: DOMANDE E RISPOSTE

Da LavoroInSicurezza

LavoroInSicurezza.org è un’iniziativa di Rete Iside onlus per lavoratori e lavoratrici, delegati sindacali e cittadini.
Uno strumento di intervento per promuovere una nuova cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un progetto totalmente autofinanziato e indipendente.
Tra le varie sezioni del sito, vi è quella “Domande/Risposte” dedicata appunto a fornire risposte a domande poste da lavoratori sui temi della tutela della salute e sicurezza:
La Sezione è divisa nei seguenti settori:
RISCHI PER LA SALUTE PREVENZIONE-PROTEZIONE
-         esposizione ad agenti chimico-fisici;
-         rischi muscolo-scheletrici;
-         rischi nei lavori ai videoterminali;
-         rischi nella guida dei veicoli;
-         rischi da stress lavoro correlato.
RISCHI PER LA SICUREZZA PREVENZIONE-PROTEZIONE
-         attrezzature di lavoro (macchine, utensili elettrici, attrezzi manuali ecc);
-         apparecchiature per la movimentazione delle merci;
-         Carenze nei luoghi di lavoro.
Nel presente numero della mia Newsletter riporto le Domande/Risposte relative al tema “Esposizione ad agenti chimico-fisici”.
Marco Spezia

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DOMANDA
Salve, lavoro nel settore dei rivestimenti del sottotetto di auto e furgoni, sono stato eletto da poco RLS dei lavoratori. Durante il turno di lavoro sistematicamente avviene il cambio di stampi a caldo per altri formati. Invece di aspettare che si raffreddino vengono sostituirli con altri stampi. Gli stampi ancora caldi sprigionano nell’aria delle sostanze che ci causano un forte bruciore agli occhi.
Come posso agire in qualità di RLS?
RISPOSTA
La situazione che descrivi è molto grave perché, per esigenze di produttività, ossia evitare il tempo di attesa per il raffreddamento degli stampi, l’azienda espone i lavoratori ad un possibile rischio chimico.
In qualità di RLS ti consigliamo di scrivere una lettera al datore di lavoro e al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in cui si richiede la parte del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) sul rischio chimico relativo alla specifica fase di lavoro di cambio dello stampo. Quindi verifica se la valutazione è secondo te corretta. Puoi anche inviarcelo così lo valutiamo insieme.
Se l’azienda non ti consegna il DVR ti puoi rivolgere subito agli organi di vigilanza territoriali (ASL), perché l’accesso al documento è un diritto primario di un RLS ai sensi degli articoli 18 e 50 del D.Lgs. 81/08.
Considera che, in base all’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori si potrebbero rifiutare di effettuare la fase di lavorazione a rischio chimico, cambio stampi a caldo, fino a quando l’azienda non è in grado di dimostrare attraverso il DVR che le sostanze emesse non sono pericolose, cosa che confligge con le irritazioni agli occhi che voi lamentate.
Chiaramente sta a te, insieme ai lavoratori, stabilire se utilizzare o meno questa possibilità offerta dalla legge.

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DOMANDA
Buonasera, lavoro in un ente pubblico, abbiamo problemi con gli armadietti che sono a nostro avviso molto piccoli e finisce che la divisa sporca contamini i vestiti puliti con grossi rischi sia biologici che chimici. Abbiamo già scritto al direttore e al RLS.
RISPOSTA
Buongiorno.
Il riferimento legislativo rispetto alle caratteristiche degli armadi negli spogliatoi è l’Allegato 4 punto 1.12.5 del D.Lgs. 81/08 “Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”. Se hai già scritto una lettera al tuo direttore o datore di lavoro e non hai risolto il problema, ti consigliamo di insistere con il tuo RLS per scrivere (magari con una raccolta di firme di altri lavoratori interessati) direttamente agli organi di vigilanza territoriali. In questa lettera conviene descrivere bene la situazione, fare riferimento all’Allegato 4 del D.Lgs. 81/08, e chiedere un loro intervento per verificare il livello di rischio e prescrivere al datore di lavoro l’adozione di armadi di dimensione adeguata.

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DOMANDA
La struttura presso cui lavoro è stata chiusa a causa di presenza di manufatti con cemento-amianto (MCA) nella pavimentazione tra l’altro deteriorata in numerosissimi punti. Ho lavorato in questi uffici per 8 ore al giorno 5 giorni su 7 per 4 anni. Quali controlli medici devo fare? come devo comportarmi nei confronti del mio datore di lavoro?
RISPOSTA
Per quanto riguarda i controlli medici da effettuare per verificare gli eventuali, speriamo assenti, effetti della tua attività lavorativa con presenza di MCA, ti consigliamo di rivolgerti subito al medico competente aziendale e al tuo medico curante per avere delle informazioni più dettagliate.
In linea di massima la patologia più tipica da esposizione ad amianto è l’asbestosi che crea difficoltà respiratorie e disturbi cardiaci, si diagnostica con una radiografia al torace e la spirometria che valuta la funzionalità respiratoria. Per verificare l’esposizione è utile effettuare un esame dell’escreato dove si possono trovare fibre chiamate corpuscoli di asbesto. Raramente l’asbestosi compare prima di 10 anni dalla prima esposizione.
Per quanto riguarda le responsabilità del datore di lavoro, in caso di presenza di MCA, egli ha l’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi specifica (ai sensi dell’articolo 249 del D.Lgs. 81/08) per verificare se la percentuale di presenza di amianto nell’aria supera il valore limite di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
Quindi dovresti richiedere, anche tramite il tuo RLS, copia del DVR e verificare:
-         se il DVR è stato redatto prima o dopo la scoperta di presenza di MCA;
-         verificare se la percentuale di presenza di amianto nell’aria supera il valore limite;
-         verificare la correttezza delle misure di prevenzione-protezione adottate dall’azienda in caso di presenza di rischio; ad esempio se è stata effettuata una bonifica temporanea immediata del MCA e/o l’allontanamento dei lavoratori dai locali inquinati.
Se il datore di lavoro non ha attuato uno di questi tre punti procedete, se possibile in collaborazione con il RLS, a sporgere denuncia agli organi di vigilanza territoriali (ASL) chiedendo una perizia tecnica per la valutazione del rischio d’esposizione all’amianto.
Queste verifiche sono fondamentali per capire, nel caso sfortunato che tu abbia subito dei danni alla salute (polmoni e vie respiratorie in generale), se esiste un nesso causa/effetto tra la patologia e l’attività lavorativa effettuata negli ultimi anni. La presenza di questo nesso causa/effetto è fondamentale per ottenere il giusto risarcimento dall’INAIL in caso di patologie.

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DOMANDA
La divisa da lavoro è dispositivo di sicurezza?
RISPOSTA
La divisa da lavoro non è un Dispositivo di Sicurezza Individuale (DPI). Ti riportiamo il testo dell’articolo 74, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08: “Non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.

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DOMANDA
C’è un obbligo di periodica deblattizzazione degli ambienti di lavoro? Ci sono, al riguardo, norme particolari per il settore pubblico?
RISPOSTA
Non c’è un obbligo specifico sulla periodicità (ad esempio ogni mese, anno ecc) della “deblattizzazione-disinfestazione” dei locali di lavoro; questo aspetto rientra nell’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e garantire, ai sensi dell’articolo 64 e Allegato 4 del D.Lgs. 81/08, l’igiene e la pulizia dei locali di lavoro.
Se ritieni che ci siano dei problemi (presenza di blatte ecc) puoi scrivere una lettera, al datore di lavoro e al RSPP, per segnalare i rischi e richiedere l’adozione delle misure di prevenzione adeguate (in sostanza chiamare una ditta specializzata per la disinfestazione-deblattizzazione dei locali). In questo modo “scatta” l’obbligo per il datore di lavoro di risolvere il problema.

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DOMANDA
Nel nostro ambiente di lavoro, in una sala del percorso espositivo temporaneo, è stata collocata un’installazione audiovisiva costantemente in funzione dalle 8 alle 10 ore al giorno, che abbiamo verificato superare i limiti di legge di emissione di rumore. Tale rilevazione non è stata effettuata con i fonometri professionali, ma con delle “app” da smartphone. Come ci consigliate di procedere con l’azienda? Facendo richiesta formale di una rilevazione con fonometro professionale? Chi la deve fare? Lo potremmo fare noi RLS?
RISPOSTA
Il datore di lavoro, in qualsiasi tipologia di attività, ha l’obbligo di valutare il livello d’esposizione dei lavoratori al rischio rumore, a meno che attraverso un’autocertificazione dichiari che nella sua azienda non si superano gli 80 dB(A).
La misurazione e valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico abilitato, iscritto all’albo regionale, con un fonometro omologato e sottoposto alla taratura periodica da parte di un ente abilitato
Nel tuo caso, quindi, puoi richiedere al tuo datore di lavoro, in forma scritta, di effettuare la valutazione del rischio rumore e, in caso di livello di esposizione di superiore a 80 dB(A) pretendere l’adozione di misure per abbassare il livello di rischio come ridurre il volume del l’installazione audiovisiva. Ricordati che il datore di lavoro ha l’obbligo di ridurre il rischio rumore alla fonte e, solo se ciò è tecnicamente impossibile, i lavoratori devono adottare dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anti rumore come le cuffie.

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DOMANDA
Lavoro in ospedale svolgendo servizio di sanificatore ad alto rischio. Una notte ci è arrivata una chiamata con richiesta di pulire dal triage ai box del pronto soccorso e corridoi adiacenti per un rischio di contagio da scabbia. Non avevamo né i dispositivi adeguati, né la macchina del tipo 100 gradi, ce la siamo dovuta cavare con mezzi di fortuna per coprirci e sanificare solo con il cloro a nostra disposizione. Ora io mi chiedo cosa posso fare per rifiutarmi di fare questi servizi e sopratutto cosa devo scrivere all’azienda per tutelarmi da questi rischi?
RISPOSTA
Il datore di lavoro, ai sensi degli articoli del Titolo 10 (rischi da agenti biologici) articoli 271, 272, 273, 274, 277, 278 del D.Lgs. 81/08, deve valutare il rischio da esposizione ad agenti biologici di una specifica fase di lavoro, adottare le misure di prevenzione e protezione adeguate (collettive e individuali) e fornire ai lavoratori tutte le informazione-formazione dettagliate sulla pericolosità degli agenti biologici (nel tuo caso i parassiti della scabbia), sulle misure adottate per ridurre i rischi e sulle modalità di lavorare in sicurezza.
Tutto ciò deve avvenire prima di effettuare l’attività di lavoro a rischio, qualora non siano state svolte, l’azienda non può obbligarti ad effettuare la pulizia di locali per un rischio scabbia.
Ti consigliamo di procedere in questo modo.
Scrivi una lettera al datore di lavoro o al dirigente con delega su salute e sicurezza del lavoro, al RSPP, in cui chiedi, ai sensi degli articoli citati sopra, che ti sia consegnata la sezione dei rischi da agenti biologici del DVR con le disposizioni sulle fasi di fasi di lavoro specifiche come la pulizia dei box del pronto soccorso.
Verifica se in tale documento il rischio è stato valutato correttamente con una corretta descrizione dei rischi che tu individui (come in questo caso, per esempio la scabbia) e se sono effettivamente state applicate tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel documento.
Importante: fino a quando il datore di lavoro non ti consegna questi dati, ti puoi rifiutare di effettuare il lavoro.
Se sono previsti dei DPI, verifica che ti siano stati consegnati tutti correttamente. Se i requisiti dei DPI consegnati non corrispondono, ti puoi rifiutare di effettuare il lavoro.
Nella lettera chiarisci che ritieni responsabili il datore di lavoro ed il dirigente di area dei danni alla salute dei lavoratori causati dal mancato rispetto dei requisiti previsti, da leggi e norme, in caso di esposizione ad agenti biologici. Ricordati di farti consegnare una copia della lettera controfirmata dal datore di lavoro e dal RSPP.

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DOMANDA
Stiamo lavorando alla rimozione di materiale di risulta, alcuni di questi materiali sembra che contengano fibra di amianto. Ho avvisato il mio superiore e mi ha detto di continuare perché le quantità sono poche e non rischio niente. E’ vero?
RISPOSTA
No....assolutamente, con l’amianto non si scherza! Di norma i lavori di rimozione di materiali contenente amianto, vengono effettuati da ditte specializzate. Nel caso di lavorazioni sporadiche e di breve durata in cui il datore di lavoro, con la valutazione dei rischi specifica (ai sensi dell’articolo 249 del D.Lgs. 81/08), dimostra che la percentuale di presenza di amianto nell’aria non supera il valore limite di esposizione di “0,1 fibre per centimetro cubo di aria” (misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore), solo in questo caso le lavorazioni possono essere effettuate da lavoratori non specializzati (per la rimozione di amianto). Questi lavoratori, però, devono essere dotati dei DPI adeguati.

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DOMANDA
Il mio capoturno mi ha ordinato di ripulire un luogo di lavoro sporco di olii, grassi e altre sostanze che non conosco. Mi è stata fornita una tuta, una mascherina e un paio di occhiali. Posso lavorare in questo modo? Sono rispettate le norme?
RISPOSTA
No, le norme non sono rispettate. Il datore di lavoro, ai sensi degli articoli dal 223 al 227 del D.Lgs. 81/08, deve valutare il rischio chimico (di una specifica fase di lavoro), adottare le misure di prevenzione adeguate e fornire ai lavoratori tutte le informazioni dettagliate su: pericolosità dei prodotti, misure adottate per ridurre i rischi, modalità di lavorare in sicurezza. Ti consigliamo di procedere in questo modo.
Scrivi prima una lettera al datore di lavoro (e al RSPP) in cui chiedi la consegna della parte del documento di valutazione del rischio chimico relativa alla tua fase di lavoro (pulizia di un locale con oli, ecc.) e verifica se il rischio è stato valutato correttamente (se, cioè sono descritte tutte le sostanze chimiche presenti e la loro pericolosità) e se sono state applicate tutte le misure di prevenzione-protezione individuate.
Chiedi, inoltre, la consegna delle Schede di sicurezza di tutti i prodotti presenti nel locale da pulire e verifica sulle schede i seguenti punti:
-         Punto 8 “Controllo dell’esposizione/protezione personale” che descrive le misure di protezione collettiva (sistemi d’aspirazione) da attuare per evitare, o almeno ridurre, l’esposizione e descrive i DPI da utilizzare (maschere, occhiali, guanti);
-         Punto 11 “Informazioni tossicologiche” in cui sono dettagliati gli effetti pericolosi per la salute (irritante, nocivo);
-         Punto 15 “Informazione regolamentare” nel quale il prodotto viene classificato, sulla base delle normative in materia, secondo il suo livello di pericolosità (non pericoloso, irritante, nocivo, tossico, molto tossico ecc.).
Importante: fino a quando il datore di lavoro non ti consegna le schede di sicurezza di tutti i prodotti, su cui devi agire per le pulizie, ti puoi rifiutare di effettuare il lavoro. Se te le consegna verifica, in particolare, se i DPI, previsti dalla scheda di sicurezza dei singoli prodotti, corrispondono a quelli che ti ha consegnato il datore di lavoro. Ad esempio: se sulla scheda di un prodotto si dice, al Punto 8, che bisogna usare delle maschere con filtri con un particolare codice, devi verificare se la maschera, che ti è stata consegnata, corrisponde ai requisiti previsti dalla scheda. Se i requisiti della maschera non corrispondono, ti puoi rifiutare di effettuare il lavoro.
Nella lettera ti conviene chiarire che ritieni responsabili il datore di lavoro, e il tuo dirigente di area, dei danni alla salute dei lavoratori che possono essere causati dal mancato rispetto dei requisiti previsti, da leggi e norme, in caso di esposizione ad agenti chimici. Ti conviene precisare, inoltre, che se entro un certo tempo (ad esempio una settimana) il problema non sarà risolto, ti rivolgerai agli organi di vigilanza territoriali (ASL).
Se il problema non viene risolto puoi fare denuncia alla ASL territoriale. In questo caso gli ispettori ASL verificano la situazione e, se rilevano rischi per la salute, impongono e prescrivono al datore di lavoro di attuare le misure adeguate per risolvere il problema: sostituire i prodotti chimici utilizzati con quelli meno pericolosi, consegnare ai lavoratori i DPI (maschere, ecc.) adeguati previsti dalle schede di sicurezza dei prodotti, ecc. Se ritieni che non abbia senso la lettera al datore di lavoro, puoi partire direttamente con la denuncia alla ASL. Importante: fatti consegnare una copia controfirmata (dal datore di lavoro) della lettera.

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DOMANDA
Se il mio datore di lavoro non mi fornisce i DPI posso rifiutarmi di effettuare il lavoro?
RISPOSTA
Si, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettere d) e m) del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i DPI adeguati e non può obbligarlo a lavorare in una situazione di pericolo per la sua sicurezza-salute.
Ti consigliamo di procedere in questo modo.
Scrivi prima una lettera al datore di lavoro (e al RSPP) in cui, dopo la descrizione dettagliata dei rischi presenti e dei DPI necessari, motivi la tua astensione dal lavoro con la mancata consegna dei DPI. Ti conviene precisare, inoltre, che se il problema non sarà risolto immediatamente, ti rivolgerai agli organi di vigilanza territoriali (ASL).
Se il problema non viene risolto puoi fare denuncia alla ASL territoriale. In questo caso gli ispettori ASL verificano la situazione e, se rilevano rischi per la salute, impongono e prescrivono al datore di lavoro di attuare le misure adeguate per risolvere il problema: attuare le misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi presenti nella specifica attività lavorativa e la consegna dei DPI necessari per la protezione dai rischi residui.
Importante: fatti consegnare una copia controfirmata (dal datore di lavoro) della lettera.

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DOMANDA
Lavoro come in un’azienda di pulizie. La ditta per cui lavoro ci fornisce solo del materiale di pulizia (detersivi, buste etc.) che riporta solo il nome del prodotto e il simbolo di tossicità. Mi chiedo, visto che alcuni prodotti sono tossici (contengono acidi, ammoniaca), se devono esserci consegnate delle schede sulla tossicità e su come comportarsi in caso di contatto?
RISPOSTA
I produttori delle sostanze chimiche hanno l’obbligo di elaborare delle schede di sicurezza dei loro prodotti e di consegnarlo ai compratori. Il datore di lavoro di un’azienda (o istituzione pubblica) ha l’obbligo di valutare il rischio chimico per i lavoratori e consegnare loro le schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati durante il lavoro. Queste schede sono molto importanti perché descrivono:
-         il livello di pericolosità di un prodotto (irritante, nocivo, tossico ecc);
-         le modalità adeguate d’utilizzo per prevenire i rischi;
-         i DPI da utilizzare per evitare danni alla salute (guanti, maschere, scarpe, occhiali ecc);
-         cosa fare in caso di esposizione (per contatto, inalazione o ingestione) del lavoratore al prodotto.
In sintesi devi richiedere al datore di lavoro tutte le schede relative ai prodotti che utilizzi, leggere, in particolare, il punto in cui descrive i DPI da utilizzare e verificare se le modalità reali di utilizzo del prodotto corrispondono a quelle previste dalla scheda di sicurezza.
Verifica prima se l’azienda ha fatto queste cose e poi ricontattaci per definire le migliori modalità per ottenere dei risultati concreti per la tutela della tua salute.

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DOMANDA
Lavoro in una società come pulitore/ausiliario negli ospedali. Mi chiedono di svuotare i sacchi dei rifiuti ospedalieri speciali. Vorrei sapere se devo farlo e soprattutto se esistono delle particolari protezioni previste dall’INAIL?
RISPOSTA
In questa attività puoi essere esposto ad un rischio di tipo biologico che può essere anche elevato. Gli obblighi del datore, relativi a questa tipologia di rischio, sono descritti chiaramente nel Titolo 10 del D.Lgs. 81/08. L’azienda, quindi, non può farti svolgere queste mansioni (ammesso che sia possibile nell’ambito del tuo contratto di lavoro) senza aver effettuato prima i seguenti adempimenti:
-         valutazione dei rischi specifici individuati nell’attività di smaltimento dei rifiuti “speciali”:
-         controllo del livello di pericolosità dei rifiuti;
-         stima della probabilità che il lavoratore sia esposto al rischio per contatto o per via aerea (contenitori inadeguati, rischio di caduta e rottura dei contenitori durante il percorso ecc);
-         adozione delle misure necessarie per prevenire i rischi:
-         utilizzo di contenitori adeguati (sia per i singoli prodotti che per quello che li contiene tutti);
-         strutturazione del percorso, effettuato per lo smaltimento, in modo da evitare urti e cadute che possono provocare la rottura dei contenitori;
-         fornitura ai lavoratori dei DPI adeguati (ad esempio guanti e scarpe resistenti ad eventuali oggetti appuntiti; maschere di protezione delle vie aeree, se c’è il rischio, in caso di rottura del contenitore, di esalazione di sostanze nocive, indumenti adeguati).
Quindi puoi chiedere all’azienda (magari tramite il tuo RLS) se ha fatto una valutazione specifica di questi rischi e quali sono le misure adottate per ridurre i rischi. Se non l’ha fatto l’azienda non può obbligare il lavoratore ad effettuare questi lavori. Se la valutazione dei rischi è stata fatta (e riesci a fartela consegnare) puoi verificare (sempre con l’aiuto del tuo RLS) che l’azienda abbia realmente applicato le misure di prevenzione previste nella valutazione.
L’azienda, prima di far effettuare queste mansioni, deve fare dei corsi d’informazione, formazione e addestramento sui seguenti aspetti: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego).
Se non l’ha fatto l’azienda non può obbligare il lavoratore a effettuare questi lavori.
Se ha consegnato solo degli opuscoli informativi oppure ha fatto solo un’informazione rapida (ad esempio 1-2 ore), non ha ottemperato agli obblighi di legge previsti. In sintesi puoi verificare sia se è stata fatta la formazione, sia se è stata adeguata.
Verifica prima se l’azienda ha fatto queste cose e poi ricontattaci per definire le migliori modalità per ottenere dei risultati concreti per la tutela della tua salute.



CADUTA AL SUPERMERCATO: RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE ANCHE VERSO TERZI

Da Studio Cataldi
25 luglio2016
di Lucia Izzo

CADUTA AL SUPERMERCATO: LESIONI COLPOSE AGGRAVATE PER IL DIRETTORE CHE NON SEGNALA IL PAVIMENTO BAGNATO

Va condannato per lesioni colpose aggravate e per aver violato le norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, il direttore del supermercato che ha omesso di segnalare il pavimento bagnato, causando così la caduta e il ferimento di un cliente.
Vanno considerati destinatari delle misure di prevenzione anche i terzi che si trovano esposti al pericolo derivante dall’attività lavorativa svolta da altri nell’ambiente di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, nella Sentenza n. 31521/2016 che ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti del direttore di un supermercato, imputato del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, per essere il reato ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.

L’imputato, direttore del supermercato, è accusato di aver, per colpa, imprudenza, imperizia e negligenza, omesso di segnalare opportunamente all’interno del predetto supermercato un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causando la rovinosa caduta a terra di un cliente che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest’ultimo lesioni personali.

Il Procuratore rappresenta che le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi, così come ha affermato uniformemente la Giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che il delitto di lesioni personali, aggravato ai sensi del terzo comma dell’articolo 590 del Codice Penale, è procedibile d’ufficio per cui non assume alcuna rilevanza la remissione di querela da parte della persona offesa.
Per gli Ermellini il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Procura della Repubblica.

Innanzitutto è incontestabile che il luogo ove è avvenuto l’infortunio è certamente un luogo di lavoro, oltre che, essere aperto al pubblico per le finalità commerciali cui è deputato.
Orbene, precisano i giudici, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex articolo 43 del Codice Penale e, quindi, di circostanza aggravante ex articolo 590 del Codice Penale, comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che a infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione.

Infatti, “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro”.

La Sentenza n. 31521/2016 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è scaricabile (previa iscrizione alla newsletters dello Studio Cataldi) all’indirizzo:



IL RISCHIO DI CLIMA ESTREMO CALDO IN EDILIZIA

Da: PuntoSicuro
18 luglio 2016

Cosa fare per evitare colpi di calore e infortuni nelle giornate più calde? L’importanza di una valutazione del rischio che tenga conto anche delle alte temperature.
Proponiamo una relazione presentata durante il Convegno Regionale RLS Toscana Firenze del 11 febbraio “Buon lavoro! Buoni propositi, buone prassi e buoni risultati: la buona fortuna non c’entra”.

L’infortunio mortale di un operaio edile, che si è verificato il 23 luglio 2015 a Calenzano in una giornata climaticamente avversa per presenza di elevata temperatura e umidità non può che ritenersi dovuto ad un colpo di calore.

Infatti gli accertamenti effettuati dal PISSLL Firenze Nord, utilizzando dati di temperatura e umidità rilevati da due centraline dislocate nelle vicinanze del luogo dell’evento (centro comune di Calenzano) hanno permesso di stimare la giornata a “rischio possibile di colpo di calore”, in base al heat index proposto dall’ INRS.

Il tipo di lavoro svolto dall’operaio era quello di tamponare con applicazione di pannelli un breve tratto di muro di cinta pericolante di una villa storica, lavoro eseguito sia a terra che su di un ponteggio allestito per accedere alla parte superiore dell’opera.
Quindi il lavoratore operava all’esterno in un ambiente aperto completamente esposto al sole.
Gli addetti all’esecuzione del lavoro erano 2 operai dipendenti, compreso l’operaio in questione, alle dipendenze di una ditta specializzata in restauri di edifici storici.
Il tempo previsto di svolgimento lavori era di una giornata lavorativa.

E’ necessario a questo punto descrivere come si è svolta la giornata lavorativa.
Dopo una mattinata di lavoro l’operaio in questione aveva più volte lamentato malessere e dopo una pausa pranzo particolarmente “attiva” (oltre al pasto gli operai sono passati in sede per caricare sul furgone materiali necessari per il completamento del lavoro, viaggiando su un furgone privo di aria condizionata) il lavoro è ripreso nel primo pomeriggio (la “pausa pranzo” è molto discutibile perché di fatto non c’è stata pausa).
Alle 15 circa l’operaio ha accusato malessere, stato confusionale, disturbi gravi dell’equilibrio, grave stato agitatorio.
Chiamata l’ambulanza, che è arrivata in tempi rapidi, il lavoratore è stato portato al Pronto Soccorso di Careggi e successivamente ricoverato, con diagnosi di ingresso di “iperpiressia grave in sospetto colpo di calore”, presso il reparto di rianimazione dove, in serata, è deceduto.

Come causa di morte è stata formulata la diagnosi di “insufficienza multiorgano di natura da determinare” Sono state avviate le indagini dalla Procura della Repubblica di Prato che ha disposto l’autopsia, e non ci risulta al momento prodotta nessuna relazione da parte del medico legale incaricato che, sentito direttamente, è fortemente orientato a confermare l’ipotesi iniziale del colpo di calore.
Aspettiamo anche le indagini della magistratura che si pronuncerà in futuro.

Nel frattempo: è stato fatto tutto ciò che doveva essere fatto in termini di valutazione dei rischi, di assegnazione di un compito adeguato alle condizioni fisiche del lavoratore ai sensi dell’articolo 18, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, di informazione e formazione, di corretta esecuzione della sorveglianza sanitaria?
Rispetto ai fatti sopra esposti si nota una carenza nella valutazione dei rischi nell’esecuzione dell’opera e conseguentemente nelle misure da adottare per eliminare o ridurre il fattore di rischio al minimo.

Questa è una carenza che purtroppo si trova molto spesso nei POS.
Le aziende spesso adottano misure in modo unilaterale decidendo senza confrontarsi con le rappresentanze dei lavoratori.
Un esempio di decisione unilaterale potrebbe essere quella della modifica dell’orario di lavoro, che sicuramente aiuta ma non risolve e in alcuni casi potrebbe essere addirittura più dannosa perché si arriva alle ore più calde stanchi.

Per tornare all’evento certamente non era stata effettuata una congrua valutazione del rischio e quindi non si era provveduto di conseguenza per mitigare gli effetti delle avverse condizioni climatiche in quanto, nonostante fosse stato redatto il POS del cantiere rimane evidente che non prendeva in considerazione i rischi legati alle suddette condizioni, e quindi non erano state attuate le misure necessarie.
Le uniche misure adottate che sembrano piuttosto improvvisate sono state: lavorate all’ombra (cosa per altro impossibile nel luogo di lavoro completamente esposto al sole), fate pause ecc..

Inoltre i lavoratori non avevano gli indumenti adeguati e per quello che riguarda l’approvvigionamento idrico gli stessi avevano provveduto in proprio portando con sé alcune bottiglie d’acqua e utilizzando una cannella destinata all’irrigazione del giardino messa a disposizione da una vicina.

Per quanto riguarda l’assegnazione di un compito che tenesse conto delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori c’è da dire che la sorveglianza sanitaria era regolarmente effettuata e che da essa non erano emersi motivi di non idoneità.
Mentre gli aspetti correlati all’informazione e alla formazione sono da valutare.

Cosa poteva esser fatto per evitare nel caso in questione l’infortunio mortale?
Sicuramente una valutazione appropriata con individuazione delle misure per far fronte all’emergenza caldo che, nella fattispecie, potevano consistere in per esempio:
-         allestimento di un gazebo per creare una zona di ombra in cui osservare pause di riposo;
-         previsione e istituzione di pause nell’ambito della giornata di lavoro;
-         messa a disposizione di acqua e bevande fresche conservate in contenitori o apparecchi refrigeranti;
-         dotazione degli addetti di indumenti adeguati in cotone e cappello a tesa larga;
-         disposizione dell’effettuazione del lavoro in orari adeguati alla situazione climatica, basandosi anche sulle previsioni meteo, fino all’interruzione o alla non effettuazione del lavoro utilizzando ala CIGO come previsto e suggerito da circolare INAIL;
-         informazione e formazione adeguata dei lavoratori sui rischi del lavoro in condizioni di caldo estremo;
-         osservanza da parte dei lavoratori di comportamenti adeguati in termini di stili di vita (alimentazione leggera ed evitare alcolici e fumo).

Cosa deve essere fatto in prospettiva?
Intanto un salto di qualità culturale.
Il caldo non può essere considerato solo un fattore favorente l’attività, ma va considerato anche come un elemento di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che può dar luogo a danni gravi e gravissimi.
Inserire il colpo di calore come tema nella formazione obbligatoria che i lavoratori devono effettuare per sapere come comportarsi durante le lavorazioni che sono esposte a questo rischio.
Così come non possiamo pensare che sia il lavoratore che in base alla sua percezione decida quando fare una pausa e come comportarsi.
Spesso i lavoratori ci dicono che hanno la piena autorizzazione a fermarsi per riposare e comprare da bere ogni qualvolta lo ritengano opportuno.
Non può essere così!

Come RLST dell’edilizia della provincia di Firenze e i regionali con i rispettivi CPT stiamo elaborando insieme al PISSL un elenco di provvedimenti che poi presenteremo alle parti datoriali, agli ordini degli ingegneri, geometri architetti e a tutti coloro che fanno parte del settore e che svolgono attività di coordinamento o consulenza per la sicurezza.
In modo che tutto questo possa diventare un documento da inserire nei POS come procedure minime da rispettare per cercare di far diminuire o addirittura eliminare il rischio.

Un’altra misura su cui potremo confrontarci potrebbe essere quella di creare un collegamento tra il medico di famiglia e il medico competente per la salute dei lavoratori, conoscere dati anamnestici può essere utile.

Ancora, aprire un confronto con l’INPS che possa portare ad un documento dove ci siano scritti i requisiti per poter accedere alla CIGO in caso di temperature elevate, diffondendo questa pratica in modo capillare.
Oggi è possibile farlo ma non essendoci regole precise che stabiliscono criteri certi per le autorizzazioni le aziende sono disincentivate a farlo, anche per una cattiva informazione, infatti pare che le domande presentate nel 2015 sono ancora in attesa di essere accolte.
Le misure oggi previste per l’accesso alla CIGO (raccomandazione contenuta in circolare INPS applicabile quando la temperatura raggiunge i 35°) sono lasciate alla discrezionalità dell’ente del territorio.

Inoltre fermarsi alla sola temperatura non è corretto perché la percezione del corpo umano per quanto riguarda il caldo è soggettiva e fatta da un mix ovvero: la temperatura e l’umidità.
Dobbiamo in primis tener conto delle condizioni climatiche per come oggettivamente (effetto serra o no) si presentano oramai negli ultimi anni con ondate di calore estremo e quindi bisogna predisporre un kit di misure adeguate prevedendo, per quanto possibile, le esacerbazioni del caldo.

Un clima così non è più un evento eccezionale!
Il rischio di clima estremo in edilizia, sovvertendo una consuetudine che tende a non considerarlo tale, va pertanto valutato, come per altro il D.Lgs. 81/08 prevede come tutti gli elementi di rischio presente nelle attività lavorative e di conseguenza i DVR, PSC e POS devono prendere in considerazione il problema.

Una volta preso in considerazione il fatto che il caldo è un fattore di rischio, adottare le misure, che voglio ribadire, per ridurlo potrebbero essere quello di adottare mezzi come:
-         indumenti adeguati, cappello a larga tesa;
-         postazioni all’ombra pause;
-         modifiche dell’orario di lavoro individuando orari correlati alle esigenze di sicurezza dei lavoratori compatibili anche con le esigenze aziendali, fino alla sospensione dell’attività o all’adozione della CIGO;
-         formazione e informazione ai lavoratori.
Insomma le stesse misure elencate precedentemente per evitare l’infortunio mortale di cui abbiamo parlato.

Tutti i materiali presentati al Convegno “Buon lavoro! Buoni propositi, buone prassi e buoni risultati: la buona fortuna non c’entra” sono scaricabili all’indirizzo:



IMPARARE DAGLI ERRORI: SE NON SI METTE IN SICUREZZA IL CARICO

Da: PuntoSicuro
21 luglio 2016
di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni tratti da SUVA (Istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni): un infortunio avvenuto perché il dipendente di una segheria viene travolto da un tronco che non è stato ben fissato sul rimorchio. La prevenzione di infortuni simili e le responsabilità della fissazione del carico.

Non è la prima volta che “Imparare dagli errori”, la rubrica di PuntoSicuro dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, si sofferma sugli incidenti e infortuni correlati ad una carente messa in sicurezza del carico.

Ne abbiamo parlato recentemente in relazione a infortuni durante lo scarico di lastre di marmo e torniamo a parlarne oggi con riferimento alla dinamica di un incidente avvenuto in Svizzera, dinamica raccolta in una scheda dal titolo “Travolto da un tronco non fissato correttamente”, in cui il dipendente di una segheria viene travolto da un tronco che non è stato ben fissato sul rimorchio. La scheda è pubblicata sul sito di SUVA ed è correlata alla campagna elvetica “Visione 250 vite”.

Il dipendente della segheria deve trasportare l’ultimo carico di tondoni (tronchi lunghi al massimo 6 metri) e per farlo si serve di un trattore con gru e rimorchio. Durante la fase di carico, il veicolo è parcheggiato su una strada forestale con una forte pendenza. Visto nella direzione di marcia, il veicolo si presenta fortemente inclinato a sinistra.
Tutto sembra andare per il verso giusto e l’ultimo tondone, grande un metro cubo, viene posizionato sul rimorchio. Anche se sporge oltre gli stanti, elementi di sostegno e appoggio, il tronco sembra comunque in posizione stabile. Il dipendente assicura il carico a metà del rimorchio con una cinghia di fissaggio resistente.
Quando il lavoratore mette in moto il veicolo per avviarsi a valle in direzione della segheria, tutto sembra a posto. Il carico non si muove.
Tuttavia sul parcheggio della segheria, a causa del terreno, il veicolo si inclina leggermente a destra. Quando il dipendente si porta sul lato destro del rimorchio per allentare la cinghia, non si accorge che il tronco più in alto è trattenuto insieme agli altri solo grazie alla cinghia. Allentandola il tronco rotola giù ferendo l’operaio a morte.

Dall’indagine successiva all’infortunio (continua la scheda di SUVA) è emerso che il rimorchio era sovraccarico.
Inoltre durante la fase di scarico il dipendente della segheria, prima di allentare la cinghia, non si era premunito di assicurare il tronco più in alto che si trovava in posizione instabile.

La scheda di SUVA riporta precise indicazioni per datori di lavoro, “superiori” e lavoratori, che possono servire per evitare in futuro infortuni di questo tipo.

Queste le indicazioni per datori di lavoro e superiori:
-         impiegare solo persone che sono state appositamente formate;
-         ricordare sempre ai dipendenti a quali pericoli sono esposti e istruirli sulle norme di sicurezza;
-         stabilire delle regole comportamentali per il carico e lo scarico dei veicoli;
-         verificare periodicamente il comportamento dei lavoratori;
-         imporre il rispetto delle norme di sicurezza.

Queste invece le indicazioni per i lavoratori:
-         mai sovraccaricare il rimorchio oltre gli stanti;
-         se il carico scivola pericolosamente, assicurarlo per prima cosa con la gru di carico prima di allentare la cinghia di fissaggio;
-         impiegare delle cinghie di fissaggio che vengono allentate in maniera controllata e graduale.

Per avere indicazioni generali sulla sicurezza del carico possiamo fare riferimento al contenuto di un recente contributo, pubblicato su PuntoSicuro, che affronta buone pratiche e responsabilità in materia di fissaggio del carico per il trasporto su strada, con particolare riferimento, in questo caso, all’autotrasporto e alla normativa ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) relativa al trasporto su strada di merci pericolose.

Nel documento “Settore Autotrasporto: le criticità sui profili di responsabilità relativi al corretto fissaggio del carico”, a cura di Carmela Venere, Salvatore Di Ruocco e Antonio Santarpia, si indica che quando si trasporta un carico, fissarlo in modo adeguato permette di evitare danni al veicolo e lesioni ai passeggeri o ad altri utenti della strada, e di evitare ingorghi dovuti alla perdita del carico. E permetterebbe anche di prevenire, come abbiamo visto, infortuni per gli operatori impegnati nella fase di carico.
Inoltre nel trasporto in strada il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli. E nella filiera del trasporto non sempre è facile capire a chi compete il corretto posizionamento del carico sul veicolo ed il relativo ammarraggio (ancoraggio).

Riguardo alle responsabilità il documento indica che tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto.
In assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti coinvolte, e fatta salva la legislazione vigente, la seguente catena di responsabilità individua le principali responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico.

Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto:
-         corretta descrizione del carico che comprende almeno la massa del carico e di ciascuna unità di carico, la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro, le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico, le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto, tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del carico;
-         assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le forze di ancoraggio applicabili;
-         assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate;
-         assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti;
-         assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da trasportare;
-         assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle funzionalità di fissazione del carico del veicolo;
-         assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi di caricatori diversi.

Responsabilità/azioni relative alle operazioni di carico:
-         accertarsi che vengano caricate solo merci sicure e idonee al trasporto;
-         verificare la disponibilità di un piano di fissazione del carico quando si inizia a caricare;
-         accertarsi che possano essere forniti tutti i certificati dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico;
-         accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni e che il vano di carico sia pulito;
-         accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare;
-         accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente durante le operazioni di carico;
-         accertarsi che il carico sia correttamente distribuito nel veicolo, tenendo conto della distribuzione del carico sugli assi e degli spazi vuoti ammessi (nel piano di fissazione, ove disponibile);
-         accertarsi che il veicolo non venga caricato eccessivamente;
-         accertarsi che tutte le attrezzature supplementari quali tappeti anti-slittamento, materiali di riempimento e di fardaggio, barre di bloccaggio e tutte le altre attrezzature di ancoraggio da fissare durante le operazioni di carico, siano posizionate correttamente (in base al piano di fissazione, ove disponibile);
-         accertarsi che il veicolo sia correttamente sigillato, se del caso;
-         accertarsi che tutte le attrezzature di ancoraggio siano correttamente posizionate (in base al piano di fissazione, ove disponibile);
-         chiudere il veicolo, se del caso.

Responsabilità/azioni relative alla guida:
-         esame visivo dell’esterno del veicolo e del carico, ove accessibile, per verificare la presenza di situazioni di evidente pericolo;
-         accertarsi che possano essere presentati tutti i certificati/contrassegni dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico, se necessario;
-         effettuare controlli regolari della fissazione del carico durante il viaggio nella misura in cui sia possibile accedervi.

Rimandando a una lettura integrale del documento, ricordiamo che in definitiva le responsabilità del carico restano, in assenza di accordi, del caricatore, anche se la messa a disposizione delle cinghie è prettamente delegata al trasportatore.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nelle schede di SUVA riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono comunque essere utili per tutti i lavoratori.

La pagina web relativa alla scheda di SUVA “Travolto da un tronco non fissato correttamente” è disponibile al link:

La pagina web relativa all’articolo di PuntoSicuro “Autotrasporto: le responsabilità del fissaggio del carico” è disponibile al link:



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