mercoledì 26 agosto 2015

25 agosto - Ogni tanto una buona notizia: Milano, sentenza fa riassumere lavoratore appalto pulizie in ATM

da USI/ait, milano



Condannata la "ROMEO". Sima riassunto in Metropolitana.
Attenzione: apre in una nuova finestra.Accoglimento totale n. cronol. 24311/2015 del 21/08/2015
RG n. 8883/2015
 Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro 
Il Giudice Dr. R. Atanasio
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 8883/2015 RGL pendente tra
SIMA ION e ROMEO GESTIONI S.P.A.
sciogliendo la riserva assunta in data ; 
rileva:
IN FATTO
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Milano chiedendo al giudice di ordinare alla  ROMEO GESTIONI S.p.A. - in via provvisoria ed urgente - di dare corso al rapporto di  lavoro con il ricorrente, adibendolo nel posto di lavoro presso l'appalto A.T.M. S.p.A. della MM1 di Milano - Stazioni di Porta Venezia e Lima, con le mansioni svolte al momento del cambio di appalto del 31.7.2015, ed in ogni caso di corrispondergli la retribuzione  contrattualmente prevista per il 3° Livello CCNL Multiservizi al tallone mensile di .€1.662,92.= ovvero al diverso importo che ritenuto dal Giudice; con vittoria di spese. La parte convenuta si è costituita, contestando le deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere. 
IN DIRITTO
I fatti

II ricorrente - già dipendente dal 31.10.2002 di N.S.I. Servizi Integrati presso l'appalto dei servizi di pulizia della A.T.M. S.p.A. - Linea MM1 della Metropolitana Milanese - ha proseguito la propria attività lavorativa alle dipendenze delle Società che si sono avvicendate di volta in volta nell'appalto A.T.M. ; da ultimo, il ricorrente veniva assunto in data 1.1.2013 alle dipendenze della N.S.I.  NIGRA SERVIZI  ITALIA soc. coop., mantenendo il precedente inquadramento nel 3° Livello CCNL Multiservizi quale Operaio Pulitore e l'assegnazione presso la Linea MM1 della Metropolitana Milanese. Con lettera in data 14.5.2015 la N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA comunicava al ricorrente che, stante la scadenza alla data del 31.5.2015 dell'appalto presso la Metropolitana Milanese, il rapporto di lavoro si sarebbe risolto contestualmente alla scadenza dell'appalto. Avviata la procedura di cui all'art. 4 CCNL, in data 28.5.2015, veniva stipulato, tra la società cessante l'appalto e la subentrante ROMEO GESTIONI S.p.A., un verbale di accordo sindacale al quale era allegato elenco dei lavoratori (tra i quali lo stesso ricorrente) che avevano prestato attività nel precedente appalto aventi diritto al passaggio alla società subentrante. La società convenuta inizialmente provvedeva a formalizzare la comunicazione di assunzione del ricorrente al Centro dell'Impiego di Milano salvo poi comunicare l'annullamento della assunzione. Questi fatti sono sostanzialmente documentali o nemmeno contestati dalla. convenuta società. Questa ha invece giustificato la mancata assunzione con il fatto che ATM, con mail del 31.5.2015, aveva segnalato alla società "le persone non gradite da ATM che sono state allontanate negli anni e mesi scorsi'; la società sarebbe pertanto stata costretta a non procedere alla assunzione del ricorrente, annullando altresì la precedente comunicazione   di assunzione al centro per l'impiego anche in considerazione delle previsioni contrattuali contenute all'art. 15 rubricato "Accesso agli insediamenti aziendali il quale   espressamente prevede che:"... ATM ha facoltà di ordinare all'Impresa la sostituzione di personale addetto agli interventi presso i propri cantieri, senza per ciò avere l'obbligo di addurre ragioni e/o motivazioni....." Ebbene alla luce di tali fatti si deve ritenere sussistente il fumus boni iuris non potendosi condividere le considerazioni della società. Non si può dubitare che siano presenti due obblighi contrattuali, entrambi a carico della società convenuta, tra loro confliggenti :  la norma di cui all'art. 4 del CCNL alla quale la stessa società ROMEO GESTIONI ha ritenuto di dare esecuzione sussistendo tutti i requisiti e presupposti contrattuali per il passaggio del ricorrente alle proprie dipendenze ; la norma di cui all'art. 15 del contratto di appalto che invece consente alla società committente di porre un gradimento nei confronti dei lavoratori che vengano inviati presso la società ATM per l'espletamento del servizio. E' tuttavia evidente che la ROMEO GESTIONI non può ritenere di elidere un obbligo giuridico con altro di segno opposto, dovendo invece necessariamente dare esecuzione ad entrambi. La società necessariamente deve dare esecuzione all'obbligo di assunzione del ricorrente in presenza di tutti i requisiti di cui all'accordo collettivo, che non sono stati nemmeno contestati. Dovrà poi, decidere in qual modo evitare di incorrere nel divieto imposto dalla società committente eventualmente assegnando il ricorrente ad un diverso appalto ma sempre nel rispetto dell'obbligo giuridico assunto col lavoratore, anche dal punto di vista delle mansioni e dell'inquadramento da riconoscere al ricorrente. Sussiste poi anche il pericolo nel ritardo consistente nella mancanza di lavoro e nella mancata corresponsione del TFR che non consentono al ricorrente di provvedere al mantenimento proprio e della propria famiglia nel tempo necessario a celebrare il procedimento in via ordinaria. La società va pertanto condannata ad assumere il ricorrente con inquadramento nel 3° Livello CCNL di settore con l'assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie, con orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali con la retribuzione contrattualmente prevista . In quanto soccombente la Società ROMEO GESTIONI SPA va altresì condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si determinano in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali. 
CONDANNA
La Società ROMEO GESTIONI SPA ad assumere il ricorrente SIMA ION con inquadramento nel 3° Livello CCNL di settore e ad assegnarlo a mansioni di addetto alle pulizie, con orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali e con la retribuzione contrattualmente prevista per il suddetto inquadramento. 
CONDANNA
La Società ROMEO GESTIONI SPA a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Ordinanza esecutiva 
MANDA
la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Milano, 20/08/2015
Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio

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