mercoledì 1 luglio 2015

1 luglio - Domeus chiude il blog "bastamortesul lavoro": da questo mese tutte le informazioni su salute e sicurezza su questo blog



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 216 DEL 30/06/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.1
1
IL GOVERNO SI STA PREPARANDO A STRAVOLGERE LA NORMATIVA DI PREVENZIONE INFORTUNI.
6
JOBS ACT: PRIMI PASSI PER L’ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI E PER LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA UNICA PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
6
LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE
7
LA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
10
JOBS ACT: NUOVE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08
12
RISCHIO ESPLOSIONE DI POLVERI NELL’INDUSTRIA: ISOLAMENTO E PROTEZIONE
16


LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.1


Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.
In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.
Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.
Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.

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DOMANDA
Ciao, Marco.
Volevo chiederti se vale anche per noi insegnanti di scuola primaria la norma per cui dovremmo frequentare i corsi di formazione su antincendio e primo soccorso in orario di lavoro?

RISPOSTA
Ciao,
per tutti i lavoratori di cui al campo di applicazione del D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), e quindi anche per i dipendenti delle scuole pubbliche (a qualunque titolo), vale il principio stabilito dall’articolo 15, comma 2 del citato Decreto per il quale “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Pertanto i corsi di formazione (la cui erogazione costituisce obbligo sanzionabile per i datori di lavoro) devono essere erogati in orario di lavoro, quando possibile da un punto di vista organizzativo, in funzione dei turni di lavoro.
Se ciò non è possibile, ai lavoratori deve essere riconosciuto il compenso relativo al lavoro straordinario, come da CCNL applicato.

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DOMANDA
Ciao Marco,
scusa se ti disturbo, ma non so come muovermi in questa occasione.
La responsabile della sicurezza dell’azienda per la quale lavoro, mi ha chiesto di firmare un foglio nel quale io richiedo la visita del RLS, eletto dai lavoratori, perché, secondo lei, il RLS deve essere motivato per eseguire un sopralluogo nel mio reparto e assentarsi dal suo.
Io sapevo che, basandosi sull’articolo 50 del Testo Unico, il RLS può muoversi senza ulteriori richieste o motivazioni.
Mi puoi consigliare come fare per favore.

RISPOSTA
Ciao,
ti confermo che il RLS ha il sacrosanto diritto di eseguire sopralluoghi negli ambienti di lavoro, senza che per forza venga chiamato dai lavoratori.
Infatti, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (Testo Unico) egli “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni” e il Decreto non richiede altro.
Quindi puoi dire alla tua responsabile che se il RLS richiede di visitare i luoghi di lavoro (ovviamente nell’ambito dei permessi retribuiti previsti dal CCNL) non è necessaria nessuna richiesta da parte dei lavoratori.

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DOMANDA
Sono un RLS in un’azienda in cui per motivi di lavoro alcuni dipendenti devono utilizzare le autovetture aziendali percorrendo fino a 40.000 km annui.
Nell’ultima riunione periodica ho richiesto per tutti i lavoratori un cuscino lombare per diminuire i problemi di schiena e un trattamento anti acqua del parabrezza.
Il RSPP ha dato parere negativo. Ha ragione?

RISPOSTA
Ciao,
l’utilizzo della vettura per viaggi di lavoro si configura a tutti gli effetti come utilizzo di una attrezzatura di lavoro, così come definita dall’articolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (“attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”).
In tal senso, a seguito di specifica valutazione dei rischi relativi all’uso dell’autovettura, l’azienda è tenuta a individuare e applicare tutte le misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi (articolo 28, comma 1, lettera b del Decreto, secondo il quale il datore di lavoro deve formalizzare “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
In questo ambito le tue proposte sono di fatto misure di prevenzione che l’azienda è tenuta ad adottare nell’ottica della costante riduzione dei fattori di rischio (articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto che impone “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”).

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DOMANDA
In merito al problema amianto, avrei piacere di sentire un tuo parere in merito alla seguente questione.
Il problema è questo: in una zona artigianale, gli uffici ubicati all’ultimo piano di un edificio si “affacciano” sul tetto di un adiacente capannone in eternit in uso a terzi che, a vista, presenta segni di rottura e usura. L’azienda ha segnalato il rischio all’ASL, ma non ha avuto risposta.
Io pensavo di far scrivere dai RLS.
Cosa ne pensi?

RISPOSTA
Ciao,
sicuramente fare scrivere anche ai RLS può essere utile, dimostrando che il problema non è avvertito solo dall’azienda, ma anche dai lavoratori.
Tieni conto però che a seguito di comunicazioni da parte della tua azienda, gli ispettori dell’ASL sono tenuti comunque a intervenire, in quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Pertanto io invierei ogni comunicazione anche alla Procura della Repubblica, visto che trattasi comunque di obbligo di accertamento da parte degli ispettori ASL di reati penali.
Se ancora non ci sono risposte scriverei anche ai quotidiani locali, spiegando tutto i passi e le richieste fatti in precedenza.

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DOMANDA
Ciao Marco,
il periodo di assenza fra il rientro da malattia/infortunio (60 giorni) e la visita medica, come va considerato?

RISPOSTA
Ciao,
l’articolo 41, comma 1, lettera e-ter) del D.Lgs.81/08 parla di: “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Specificando il soggetto “continuativi” (relativo alla prognosi reale della malattia, che è ciò che conta per giudicare se la malattia è debilitante o meno, nell’ottica dell’esecuzione della sorveglianza sanitaria di verifica della idoneità per il rientro al lavoro) io interpeto il dettato come sessanta giorni solari senza rientro al lavoro (cioè, ad esempio una malattia iniziata con ultima presenza al lavoro il 28 febbraio e assenza dal lavoro dal 1 marzo e conclusa il 29 aprile, con rientro al lavoro il 30 aprile).

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DOMANDA

Ciao Marco
sono il RLS di un’azienda che ha iniziato dei lavori all’impianto produttivo di un reparto, appaltandoli a una ditta esterna. I lavoratori del reparto vicino a quello interessato sono vicinissimi al cantiere e quindi con un alto rischio di interferenze.
Noi RLS abbiamo richiesto, con verbale scritto, il DUVRI.
L’azienda ci ha risposto che la legge non prevede che gli RLS possano vedere il DUVRI.
Io penso che ci siano gli estremi per una denuncia.
Ti chiedo se mi puoi aiutare e se mi puoi mandare qualcosa al riguardo.

RISPOSTA
Ciao,
la consegna del DUVRI agli RLS è un obbligo per datore di lavoro o dirigenti!
Infatti l’articolo 18, comma 1, lettera p) del D.Lgs.81/08 (Testo Unico) impone che il datore di lavoro o i dirigenti devono:
elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
Dove l’articolo 26, comma 3 prevede che:
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
All’interno di tale testo è specificato chiaramente il richiamo all’obbligo di redazione del DUVRI.
Quindi dal combinato disposto degli articoli sopra citati discende, come detto, l’obbligo per la tua azienda di consegnare il DUVRI ai RLS se questi ne fanno richiesta.
Tra l’altro, il mancato adempimento a tale obbligo é sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 5, lettera e) del Testo Unico con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Quindi la tua azienda è in torto marcio e voi, come RLS potete fare tranquillamente denuncia alla ASL per inadempimento dell’obbligo sopra citato.

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NOTA
Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usate i seguenti acronimi e termini:
ASL = Azienda Sanitaria Locale
CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
Testo Unico: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza”)



IL GOVERNO SI STA PREPARANDO A STRAVOLGERE LA NORMATIVA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Da Lavoro e Salute

Dopo la vergognosa e pericolosissima iniziativa sulla legge elettorale e dopo la vergogna del Jobs Act, il governo si sta preparando a stravolgere anche la normativa di prevenzione infortuni.

Dopo aver cancellato l’obbligo per il datore di lavoro della denuncia di infortuni al posto di polizia territorialmente competente, entro le 48 ore dell’accaduto, il governo prova a inserire il principio della “massima sicurezza concretamente realizzabile” in luogo della “massima sicurezza realizzabile” a carico del datore di lavoro, già prevista dal Codice Civile articolo 2087 e dal Testo Unico delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08), laddove il legislatore aveva dedicato un intero articolo (l’articolo 15) alle misure generali di tutela.

Questo, anche se sembra una diversa articolazione dell’obbligo di legge (addirittura inoffensiva), è in realtà letale per i lavoratori e per ciò che riguarderà eventuali inchieste infortuni.
Infatti la “massima sicurezza concretamente realizzabile” è di fatto un espediente per mitigare la responsabilità dei datori di lavoro sempre più incentivati a fare i loro comodi che, a fronte di dati statistici dubbi (ad esempio l’indice di infortuni aziendali) e dopo le recenti modifiche normative, potranno essere relativamente tranquilli in caso si incidente.
Basterà fare il minimo e non il massimo.

In più è prevista l’introduzione di elementi tali da definire indici già esistenti (ma verrà formalizzato meglio sulle imprese a basso rischio di infortuni, che non si sa bene a quale titolo vengano così definite) sulle ridotte dimensioni (dipendenti + bilancio) che serviranno da contesto per spiegare che il datore di lavoro avrà sicuramente fatto tutto ciò che era possibile (per lui!!!).

Il tutto sarà spiegabile a quel punto come una disgrazia, il caso avverso o la colpa del lavoratore e l’avvocato di parte, avranno fatto il resto. Per buona pace di vittime e familiari.
A quel punto rimarrà la volontà del magistrato di applicare il Codice Penale in tutta la sua pienezza, ma la recente norma che ha introdotto la responsabilità civile dei magistrati (quelli giudicanti in particolare) farà si (presumibilmente) che il datore di lavoro, specie se potente, avrà fatto tutto quel che poteva con i mezzi a sua disposizione.

Inoltre vogliono eliminare il registro infortuni e i registri degli esposti, per trasportarli in via telematica su programmi che di fatto non esistono, come il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) dell’INAIL.

La situazione è gravissima.
Poca consapevolezza su leggi che cambieranno effettivamente la vita ai lavoratori e legalizzeranno di fatto il principio della sicurezza e salute sottomessa al profitto delle aziende. Neanche il sindacato ne parla.

Altro problema sarà la riorganizzazione dei servizi ispettivi che vengono tolti, secondo le idee della Pubblica Amministrazione, dal territorio, per cui, se così dovesse esserci un lavoratore che deve presentare la denuncia contro il suo datore di lavoro, dovrà andare per forza nel capoluogo delle regione di appartenenza.



JOBS ACT: PRIMI PASSI PER L’ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI E PER LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA UNICA PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

Da Portale Consulenti
23 giugno 2015

“I Decreti attuativi del Jobs Act ci preoccupano fortemente anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro: il combinato disposto di demansionamento, istituzione non ben definita dell’Ispettorato nazionale per il lavoro, paventata abolizione del cartellino nei cantieri e possibili modifiche della Commissione Consultiva Permanente per salute e sicurezza, porterebbe a conseguenze molto negative e potenzialmente pericolose per i lavoratori, oltre all’ulteriore indebolimento del ruolo delle organizzazioni sindacali”.
Con queste parole il responsabile Salute e Sicurezza della CGIL nazionale, Sebastiano Calleri, in attesa dei testi definitivi, dà un primo giudizio sulle norme afferenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nei Decreti attuativi del Jobs Act, approvati o avviati alle Commissioni.

Per quanto riguarda le norme, già approvate, riferite al demansionamento, “soprattutto se permarrà, come sembra dalle anticipazioni, la previsione della non obbligatorietà della formazione specifica al cambiamento della mansione stessa, un lavoratore potrà essere adibito a mansioni che non conosce o destinato a una macchina di cui non è esperto: è evidente” - sostiene Calleri - “il pesante risvolto sul piano della sicurezza degli addetti”.

“La CGIL” - continua il dirigente sindacale - “esprime poi perplessità rispetto all’istituzione, non ancora ben definita, dell’Ispettorato nazionale per il lavoro: la sua piena attuazione è infatti ancora legata a un successivo decreto interministeriale, di cui non è dato conoscere i contenuti”.
“Peraltro” - continua - “si istituisce un ruolo unico ad esaurimento degli ispettori INPS e INAIL, rendendo chiaro che l’operazione tende ad un livellamento verso il basso delle retribuzioni e delle professionalità”.

Sul Decreto semplificazioni, avviato in Commissione, Calleri ribadisce “i dubbi e le contrarietà della CGIL relativamente alle norme sulla possibile abolizione del cartellino nei cantieri e sulla limitazione all’interruzione dell’attività imprenditoriale in quei contesti, come giustamente denunciato dalla nostra categoria degli edili”.
“Bisogna ricordare” - aggiunge - “che su queste tematiche hanno già avuto un effetto negativo le misure già emanate sul DURC”.

“Infine suscitano forte imbarazzo e irritazione le norme che potrebbero produrre delle modificazioni alla composizione, ai ruoli e alla funzione della Commissione Consultiva Permanente per salute e sicurezza ex articolo 6 del D.Lgs. 81/08”.
“In breve” - spiega a questo riguardo il sindacalista - “si vorrebbe ridurre il ruolo delle organizzazioni sindacali a quello di puri esperti o consulenti, andando contro lo spirito del tripartitismo e alle leggi europee in materia”.
“Inoltre” - continua - “ciò non procura nessun beneficio alle aziende e ai lavoratori, e non comporta alcuna semplificazione: si tratta di un preciso atto di volontà politica nei confronti delle organizzazioni di rappresentanza in senso generale, visto che a questa operazione sono sottoposte anche le organizzazioni di impresa”.
Per il responsabile sicurezza della CGIL “ancora una volta non si centrano e non si affrontano i problemi reali, ma ci si concentra su bisogni non essenziali delle imprese e su alcune operazioni francamente incomprensibili”.

“Metteremo in atto tutte le azioni di contrasto possibili alle misure definitive citate, sia in sede contrattuale che legale, e per quanto riguarda le norme in itinere” - conclude Calleri - “avvieremo una campagna di sensibilizzazione e di incontri con i referenti parlamentari per illustrare i nostri punti di vista e, ove possibile, recuperare gli aspetti maggiormente negativi”.


LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE

Da: PuntoSicuro
12 giugno 2015

Un intervento si sofferma sulla tutela della sicurezza negli interventi di manutenzione delle macchine. Le zone pericolose, l’accesso ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione e la pulitura delle parti interne delle macchine.

Sono molti gli infortuni gravi che avvengono annualmente in attività di manutenzione delle macchine. E, come ricordato dall’Agenzia Europea per la sicurezza e Salute sul Lavoro nella campagna dedicata alla manutenzione sicura, malgrado i rischi per i lavoratori dei macchinari industriali non siano nuovi, le macchine continuano a provocare infortuni mortali. Infortuni che il nostro giornale ha più volte descritto nella sua rubrica “Imparare dagli errori”.

Proprio per migliorare la prevenzione di questi infortuni presentiamo un intervento relativo al convegno “Sicurezza e qualificazione nelle attività di manutenzione” che si è tenuto a Imola il 19 novembre 2014 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2014 organizzate dall’ Associazione Tavolo 81 Imola.

Nell’intervento “La manutenzione delle macchine. Aspetti di sicurezza”, a cura dell’ingegner Ernesto Cappelletti, vengono fornite diverse informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ad esempio si indica che il fabbricante della macchina deve indicare chiaramente nelle istruzioni per l’uso quali sono gli interventi di manutenzione che l’utilizzatore deve fare per mantenere efficiente la macchina; tali interventi prendono normalmente il nome di “manutenzione ordinaria”. E normalmente, gli interventi che non rientrano nella “manutenzione ordinaria”, ovvero gli interventi che vengono solitamente chiamati di “manutenzione straordinaria”, vengono eseguiti direttamente dal fabbricante della macchina o da personale che opera su suo mandato (per esempio, centri di assistenza locali).
Per facilitare la prevenzione degli incidenti è in ogni caso opportuno che le istruzioni per l’uso vietino all’utilizzatore di eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli previsti, in quanto, non avendo indicazioni dettagliate sulle loro modalità di esecuzione, gli operatori potrebbero trovarsi in situazioni pericolose.

Il relatore riprende poi diverse parti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (la cosiddetta “Nuova Direttiva Macchine”) arricchendoli di approfondimenti tratti dalla normativa tecnica o da altri documenti esplicativi.

Ad esempio la Direttiva Macchine (punto 1.6.1 dell’Allegato 1) in relazione alla manutenzione indica che:
-         i punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose;
-         gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma;
-         se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza.
E il relatore riporta, tratte dalla norma EN 14120:2003+A1:2007, alcune indicazioni sulla scelta dei tipi di ripari.
In particolare i ripari dovrebbero essere scelti (sulla base del numero e della localizzazione dei pericoli) con il seguente ordine di priorità:
-         ripari locali che segregano singole zone pericolose se il numero di zone da proteggere è basso; con un rischio residuo accettabile, si permette l’accesso alle parti di macchina non pericolose per manutenzione, regolazione, ecc.;
-         riparo che segrega tutte le zone pericolose se il numero o le dimensioni delle zone pericolose sono elevati; in questo caso, le postazioni di messa a punto e manutenzione dovrebbero essere posizionate al di fuori dell’area segregata;
-         barriera distanziatrice parziale se l’utilizzo di un riparo a segregazione totale non è possibile ed il numero di zone pericolose da proteggere è basso;
-         barriera distanziatrice intorno all’intero perimetro se l’utilizzo di un riparo a segregazione totale non è possibile ed il numero o le dimensioni delle zone pericolose sono elevati.

Un altro aspetto su cui si ferma la relazione è l’accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione.
Infatti secondo la Direttiva 2006/42/CE (punto 1.6.2 dell’Allegato 1) la macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l’accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
E la “Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE” (seconda edizione, giugno 2010) indica che il requisito di cui al punto 1.6.2 deve essere considerato quando si posizionano i posti di lavoro e quelli d’intervento per la manutenzione. Posizionare i posti di lavoro e quelli d’intervento per la manutenzione in zone facilmente accessibili, ad esempio al piano terra, può evitare l’esigenza di dotare la macchina di speciali mezzi di accesso. Qualora siano previsti tali mezzi speciali di accesso, i posti di lavoro e quelli d’intervento per la manutenzione cui è necessario accedere frequentemente devono essere posizionati in modo tale da poter essere facilmente raggiungibili tramite un adeguato mezzo di accesso. Come gli stessi punti di regolazione e manutenzione. I mezzi di accesso devono trovarsi al di fuori delle zone pericolose [...]. E inoltre il fabbricante della macchina ha la responsabilità di fornire la macchina dotata dei mezzi necessari per l’accesso in sicurezza, anche nel caso in cui la costruzione della macchina sia completata presso i locali dell’utilizzatore. In tal caso, il fabbricante della macchina può tener conto dei mezzi di accesso già esistenti nei locali dell’utilizzatore, che dovranno essere specificati nel fascicolo tecnico. I mezzi di accesso ai posti d’intervento per la manutenzione devono essere progettati tenendo conto degli utensili e delle attrezzature necessarie per la manutenzione della macchina. I mezzi speciali per l’accesso straordinario quali, ad esempio, per eseguire delle riparazioni straordinarie, possono essere descritti nelle istruzioni del fabbricante [...]. Le specifiche per la scelta e la progettazione di mezzi permanenti di accesso alla macchina sono fornite dalle norme della serie EN ISO 14122. Norma su cui si sofferma ampiamente il relatore, con particolare riferimento all’utilizzo di scale, piattaforme e passerelle.

Concludiamo questa presentazione dell’intervento soffermandoci sulla pulitura delle parti interne delle macchine.

La Direttiva indica (punto 1.6.5 dell’Allegato 1) che:
-         la macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l’eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall’esterno;
-         se è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.

A questo proposito il relatore ricorda che la pulitura delle parti interne della macchina può essere un’operazione estremamente rischiosa, soprattutto se l’operatore deve entrare nella macchina per eseguirle, qualora tali parti abbiano contenuto sostanze pericolose. E per questo le istruzioni per l’uso devono fornire tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione di tali operazioni in condizioni di sicurezza.
Il fabbricante della macchina può anche prevedere mezzi che provvedano a ricambiare in modo sufficiente l’aria all’interno della macchina e/o sensori che individuino la presenza di atmosfere potenzialmente pericolose nelle parti in cui l’operatore deve entrare (per esempio, sensori di concentrazione di ossigeno nell’aria). Associati a queste misure di sicurezza, possono essere previsti dispositivi (per esempio, meccanismi di blocco delle porte di accesso) che impediscano all’operatore di entrare nella macchina finché l’atmosfera in essa presente non è sicura.

Il relatore si sofferma anche su altri due aspetti:
-         attenzione deve anche essere posta alla possibilità che sostanze pericolose vengano generate da reazioni chimiche tra la rimanenza di quanto contenuto in precedenza dalla macchina e i prodotti usati per la pulizia, per esempio i detergenti; a questo proposito, le istruzioni per l’uso devono contenere, se del caso, tutte le avvertenze necessarie a evitare che una situazione di questo genere possa verificarsi;
-         attenzione deve essere pure posta a eventuali impianti antincendio presenti sulla macchina (per esempio, presenti su macchine che lavorano materiali potenzialmente infiammabili, quale la carta) che, al loro azionamento, possono creare situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto in zone chiuse della macchina (si pensi, per esempio, a impianti antincendio ad anidride carbonica).

Ricordiamo, infine, che la relazione si sofferma anche su:
-         selezione del modo di comando o di funzionamento;
-         isolamento dalle fonti di alimentazione di energia;
-         istruzioni per l’uso.

Il documento “La manutenzione delle macchine. Aspetti di sicurezza”, a cura dell’ingegner Ernesto Cappelletti è scaricabile all’indirizzo:



LA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
17 giugno 2015
        
Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla consultazione e ai diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, documentazione aziendale.

Tra i vari obblighi che il D.Lgs. 81/08 richiede a datori di lavoro e dirigenti (articolo 18) c’è anche quello relativo alla consultazione del RLS in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.

Per offrire alle aziende una utile chiave di lettura di questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario dal titolo “Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, Settore Artigiano, Pubblica Amministrazione, Commercio, ecc.).

A norma degli articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
In questo caso la maggior parte delle intese collettive citate dal documento, ribadiscono il diritto del RLS di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle concernenti l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati. Ed il RLS è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta.

Altro aspetto su sui soffermarsi è l’obbligo di datore di lavoro e dirigente di consultare il RLS sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza.
Infatti secondo gli articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 è necessario consultare il RLS sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.

Il documento ricorda che se la consultazione del RLS da parte del datore di lavoro è prevista nel D.Lgs. 81/08 in relazione agli aspetti maggiormente significativi per la sicurezza (valutazione dei rischi, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze; organizzazione della formazione), la consultazione si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il datore di lavoro.
Ed un aspetto rilevante della consultazione è il procedimento da seguire per compierla, procedimento articolato in due fasi:
prima fase: relativa all’informazione, che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione;
seconda fase: caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere

Dunque la consultazione non può dunque scadere nella semplice informativa bensì implica l’attivazione di una particolare procedura.
Secondo alcune delle intese, degli accordi citati dal documento presentato, si dispone che il RLS confermi l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In tale documento, dovranno inoltre essere riportate le osservazioni e le proposte che il RLS può formulare sulle tematiche oggetto di consultazione, le quali comunque non hanno carattere vincolante per il datore di lavoro.

Un altro obbligo è quello (articoli 18 e 50 del D.Lgs. 81/08) di consultare il RLS in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
In particolare il documento presentato si sofferma sul fatto che il RLS ha diritto di ricevere una formazione adeguata non inferiore a quella prevista dal Testo Unico all’articolo 37 e all’articolo 50, comma 1, lettera g) del Decreto. Deve ricevere una formazione particolare, concernente la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
E i corsi per RLS devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.
Il documento ricorda che un’ampia trattazione relativa alla formazione dei RLS è prevista dagli Accordi interconfederali. Nella maggiore parte di essi si precisa che la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico del datore di lavoro.

Arriviamo all’obbligo del datore di lavoro di fornire al RLS le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché inerente le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni ed le malattie professionali (articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08).

A questo proposito il documento ribadisce che uno degli aspetti più significativi del D.Lgs. 81/08 risiede proprio nel radicale mutamento culturale da una logica di semplice riparazione del danno a quella della prevenzione, rafforzando e privilegiando così quel potere d’iniziativa proveniente anche dal “basso” voluto espressamente dal legislatore. E in questa cornice si collocano le attribuzioni del RLS, previste dall’articolo 50, anche in merito all’attività propositiva dell’RLS stesso (articolo 50, comma 1, lettere h), i), m) del D.Lgs. 81/08).
Ma questo ruolo richiede l’acquisizione di conoscenze sui modi di produzione e sull’intera organizzazione aziendale. Da qui l’importanza di una adeguata preparazione, anche tecnica, del RLS. Il potere di formulare proposte da parte del RLS non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano. Già la seconda parte dell’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza.

Concludiamo con l’obbligo di consentire al RLS l’accesso ai luoghi di lavoro, da esercitarsi nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Tale diritto del RLS non fa parte di disposizioni “nuove” che il D.Lgs. 81/08 ha introdotto in materia di salute e sicurezza: tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già contenuto nell’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori, ove si precisa che “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La determinazione delle modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale”.

Non va dimenticato, infine, che il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale, come sancito dall’articolo 50, comma 6, del D.Lgs. 81/08: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.

Il documento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario “Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio” è scaricabile all’indirizzo:



JOBS ACT: NUOVE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08

Da: PuntoSicuro
18 giugno 2015
di Tiziano Menduto

I testi dei Decreti in materia di semplificazione e razionalizzazione nelle norme sulla sicurezza sul lavoro. Testi approvati dal Consiglio dei Ministri e in attesa di parere delle Commissioni parlamentari. Le possibili modifiche del D.Lgs. 81/08.

Sono stati pubblicati finalmente, sul sito della Camera, i testi relativi agli ultimi decreti attuativi della Legge Delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, che hanno avuto il via libera nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.

E alcuni di questi Decreti, come più volte ricordato in questi mesi dal nostro giornale, riguardano non solo il tema dei contratti di lavoro e del riordino degli ammortizzatori sociali, ma anche direttamente e concretamente il mondo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreti che dovrebbero dare concretezza alla più volte dichiarata volontà di semplificare e razionalizzare i vari adempimenti e alla volontà di creare un’ Agenzia unica delle ispezioni del lavoro.

Segnaliamo, a questo proposito, quanto indicato dal Jobs Act riguardo alla delega sulla sicurezza:
(...)
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
(...)

Ricordando che stiamo parlando di schemi di Decreti Legislativi, cioè di Decreti non ancora promulgati e in vigore, e che sono, ad oggi, atti del Governo in attesa di parere (la legge prevede che su determinati atti del Governo sia espresso il parere del Parlamento, parere espresso dopo l’assegnazione e l’esame delle Commissioni competenti), ci soffermiamo su uno schema di Decreto che riguarda in particolare le possibili modifiche al D.Lgs. 81/08.

Lo “Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” prevede infatti un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Due gli articoli di interesse contenuti nel Decreto:
-         articolo 20: modificazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-         articolo 21: semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ci soffermiamo oggi in particolare sul contenuto dell’articolo 20 che analizziamo con l’aiuto della relazione illustrativa ufficiale dello schema di Decreto.

Il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 3 (Campo di applicazione) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede (comma 8) che in caso di lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni di cui all’articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12 bis), inoltre, la norma che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e i volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale”.

Il comma 1, lettera b) modifica l’articolo 5 del Testo Unico relativo al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il seguente indirizzo: “si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l’individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando cosi possibili ritardi ed interruzioni per l’attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento o altro”.

Il comma 1, lettera c) modifica l’articolo 6 del Testo Unico relativo alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro secondo il seguente indirizzo: “tale norma disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima; tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita; pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”.

Il comma 1, lettera d) modifica l’articolo 12 (Interpello) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede che i quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome”.

Il comma 1, lettera e) modifica l’articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; l’INAIL e le Aziende Sanitarie Locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Il comma 1, lettera t) modifica l’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell’articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi (compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo OIRA Online Interactive Risk Assessment) da adottarsi con Decreto Ministeriale, al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi”.

Il comma 1, lettera g) modifica l’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori; la formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”.

Il comma 1, lettera h) modifica l’articolo 41 del Testo Unico in materia di sorveglianza sanitaria secondo il seguente indirizzo: “si prevede l’abrogazione del comma 2, lettera e-bis), atteso che è già prevista nel Testo Unico una visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni a una specifica mansione”.

Il comma 1, lettera i) modifica l’articolo 53 (Tenuta della documentazione) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni: la disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all’articolo 20, comma 4, del presente provvedimento, che abolisce l’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo”.

Il comma 1, lettera l) modifica l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “la prima modifica garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea: il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l’iter giudiziario; la modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e quelle relative alla formazione previste dall’articolo 37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati; la seconda modifica prevede che in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l’importo derivante dall’applicazione di più sanzioni non può superare l’importo di cui al comma 1 che è l’importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei rischi”.

Il comma 1, lettera m) modifica l’articolo 69 (Definizioni) del Testo Unico in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI secondo il seguente indirizzo: “ai fini della definizione di operatore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso; tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al Testo Unico continuamente oggetto di richiesta di pareri”.

Il comma 1, lettera n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al Testo Unico in tema di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l’attività di conduzione di generatori di vapore e il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo.

Il comma 1, lettera o) modifica l’articolo 87 del Testo Unico relativo alle sanzioni del Capo IV secondo il seguente indirizzo: “al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie”.

Il comma 1, lettera p) modifica l’articolo 88 del Testo Unico, relativo al campo di applicazione del Titolo IV secondo il seguente indirizzo: “si prevede che le disposizioni del Testo Unico relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del predetto Decreto; la modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione”.

Il comma 1, lettera q) modifica l’articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede un semplificazione in materia di formazione dei coordinatori: al momento la formazione dei coordinatori è l’unica non demandata agli accordi Stato-Regioni”.
In particolare il comma 1, lettera q) recita: “l’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: i corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”.

Il comma 1, lettera r) modifica l’articolo 302 bis (Potere di disposizione) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede una riformulazione dell’articolo al fine di consentire un più agevole utilizzo del potere di disposizione”.

Il comma 1, lettera s) modifica l’allegato IV del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede l’obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa (quale ad esempio il buono pasto da utilizzare in un esercizio convenzionato in prossimità del luogo di lavoro)”.

Infine, sempre riguardo all’articolo 20, il comma 2 “introduce una disposizione transitoria, al fine di salvaguardare l’operatività degli organismi di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 (Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), la cui composizione è stata modificata dalle lettere b) e c) del comma 1, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo: essi continuano a operare nell’attuale composizione fino alla loro naturale scadenza”.

Per concludere, ricordiamo molto brevemente che l’articolo 21 reca diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali “concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine dì ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro”.
E a tal fine “vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)”.

Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto del Governo sottoposto a parere il 16 giugno 2015) è scaricabile all’indirizzo:

Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto del Governo sottoposto a parere il 16 giugno 2015) è scaricabile all’indirizzo:



RISCHIO ESPLOSIONE DI POLVERI NELL’INDUSTRIA: ISOLAMENTO E PROTEZIONE

Da: PuntoSicuro
19 giugno 2015
        
Articoli 289 e 290 del D.Lgs. 81/08: come evitare l’accensione di atmosfere esplosive ed attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione garantendo la salute e la sicurezza dei lavoratori?

Pubblichiamo un estratto della relazione “Rischio esplosione di polveri nell’industria: sistemi di isolamento e protezione” che da indicazioni sui sistemi di isolamento e protezione dal rischio esplosione di polveri nell’industria.

Diverse sono le attività industriali in cui vi sono pericoli di esplosioni dovute a polveri combustibili; tra queste ricordiamo il settore alimentare, il settore chimico, metallurgico, della lavorazione del legno e, da non trascurare, le attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti per la presenza di polveri di carta, sostanze alimentari e di materiali sintetici.

Le reazioni polveri-aria sono influenzate da numerosi parametri, a volte dipendenti tra loro, tra i quali la distribuzione granulometrica delle particelle e loro forma, il grado di sospensione, la turbolenza, il grado di umidità, la temperatura, ecc.; a maggior ragione se le polveri sono di diversa natura, come ad esempio potrebbe avvenire nei processi di recupero e riciclaggio dei rifiuti data l’eterogeneità degli stessi.

Pertanto la prevenzione contro la formazione di miscele potenzialmente esplosive, come anche la valutazione dell’energia minima di innesco, risulta spesso impraticabile. Ne consegue che a misure di protezione su taluni apparati di impianti, tramite dispositivi di soppressione e/o o di sfogo dell’esplosione, dovrebbero, sulla base della valutazione del rischio, essere abbinati sistemi di confinamento sulle tubazioni che isolino la parte interessata dal resto dell’impianto.

La presente memoria vuole da un lato far luce su una problematica insita negli impianti industriali in cui le polveri sono un prodotto finale, intermedio, di risulta, oppure un prodotto indesiderato; dall’altro, rappresentare quelle che sono le attuali tecnologie di isolamento delle esplosioni.

I sistemi “costruttivi” per la protezione di silos, serbatoi, filtri, ecc., contro le esplosione possono essere così suddivisi:
-         soppressione dell’esplosione (caso a );
-         scarico dell’esplosione (caso b);
-         struttura resistente all’esplosione (caso c).
Generalmente i sistemi descritti si adottano in combinazione fra loro, tenendo presente i molteplici aspetti della parte di impianto presa in considerazione.

I sistemi di soppressione dell’esplosione (caso a) impediscono che si raggiunga la pressione massima di esplosione, grazie all’iniezione rapida di agenti estinguenti nei prodotti sedi di esplosione. Ciò significa che gli apparecchi, protetti in questo modo, possono essere progettati per poter resistere a una pressione di esplosione ridotta. Quando si utilizza la soppressione dell’esplosione, gli effetti di un’esplosione sono generalmente limitati all’interno di apparecchi, sistemi di protezione e componenti. I sistemi di soppressione dell’esplosione sono essenzialmente costituiti da un sistema rilevatore, che rileva l’esplosione incipiente, e da estintori pressurizzati le cui aperture sono attivate dal sistema rilevatore. Il contenuto degli estintori è rapidamente iniettato negli apparecchi da proteggere, e distribuito il più uniformemente possibile. Ciò ha l’effetto di estinguere le fiamme dell’esplosione e ridurre la pressione di esplosione al fine di proteggere la struttura degli apparecchi.

Lo scarico dell’esplosione (caso b) è un principio di protezione che, attraverso lo scarico di miscela combusta e incombusta, riduce la pressione di esplosione; ciò si ottiene prevedendo aperture sufficienti, quali dischi di sicurezza, pannelli o sportelli di esplosione progettati secondo appropriati standard di riferimento.

In una struttura resistente alla pressione di esplosione (caso c) gli apparecchi, i sistemi di protezione e i componenti sono progettati e costruiti per resistere alla pressione di esplosione.

Ai sensi degli articoli 289 e 290 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve evitare l’accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A tal fine il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto della probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, della probabilità che le fonti di accensione siano presenti e divengano efficaci, e infine delle caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni.

La complessità dei meccanismi che regolano le esplosioni di polveri e la svariata tipologia di dispositivi d’isolamento che la tecnologia mette oggi a disposizione, porta a concludere che quando le condizioni di esercizio di polveri (soprattutto quelle di risulta o indesiderate di un processo industriale) sono suscettibili a esplosioni interne dovute alla combustione improvvisa, al fine di progettare al meglio il sistema di protezione ci deve essere un’approfondita e proficua collaborazione/scambio di informazioni tra progettista, l’utilizzatore finale dell’impianto e i fabbricanti dei materiali e fabbricanti dei dispositivi di isolamento di cui si è parlato.

Il documento “Rischio esplosione di polveri nell’industria: sistemi di isolamento e protezione” di De Gennaro, Altamura, De Sandre, De Musso è scaricabile all’indirizzo:

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