domenica 5 ottobre 2014

2 ottobre: Un pò di formazione sindacale, per difendere i nostri Diritti

Contratto di solidarietà e maturazione ferie - risposta ad un lavoratore
Salve,
sono un lavoratore con contratto a tempo indeterminato presso una società che ha attivato un contratto di solidarieta` difensivo per le imprese in regime di cigs l. 863/1984: tipo A. Premesso che insieme ad altri colleghi effettuo 5 giorni al mese di solidarietà, vorrei sapere se la maturazione delle ferie avviene anche durante i giorni di solidarietà e quindi il conteggio mensile rimane inalterato oppure no. In quest`ultimo caso vi chiedo: come si calcola la decurtazione? (ovvero a quanto ammonta)...

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e vi saluto cordialmente

RISPOSTA 

Nel tuo caso, il contratto di solidarietà non riduce il numero di ferie.

Durante il contratto di solidarieta` le ferie maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d’orario adottata.

Se la riduzione di orario e` stabilita su base:
a) giornaliera, ossia con contratto di solidarieta` orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita` e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e` posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell’ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l’anno 2013 all’80%).
b) settimanale, in modalita` verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattivita`, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attivita` lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita` verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attivita` lavorativa ad orario pieno.
Normalmente, pero`, gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell’utilizzo della solidarieta` nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun mese. Pertanto, e` ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarieta`

Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso (circ. n. 2749 del 1986). Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro.
Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà. Indennità sostitutive delle ferie e indennità di mancato preavviso non sono integrabili in quanto non sono un corrispettivo immediato e diretto della prestazione lavorativa.


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