domenica 1 luglio 2012

Cassazione: brutta sentenza politica sui precari della Scuola



Da altra lista

Dedicato a tutti coloro che si sono illusi di risolvere i loro problemi di
precari non con la lotta e l'autorganizzazione ma solo con dei semplici
ricorsi e delegando il loro destino a giudici e avvocati. E dedicato a
tutti coloro che su queste illusioni ci hanno mangiato.


---------- Forwarded message ----------
From: Giovanni <giovanni.2011@email.it>
Date: 2012/6/26
Subject: ATTENZIONE - Da Anief
To: coordinamento3ottobre@gmail.com


Ricorsi :: Precari - Stabilizzazione / Scatti 31 Agosto
Cassazione: brutta sentenza politica sui precari della Scuola

   Pubblicato il 26 Giugno 2012 alle 10:13 Share on facebookShare on
myspaceShare on googleShare on twitter


*Non possono essere stabilizzati i supplenti perche hanno un canale
privilegiato per l'immissione in ruolo rispetto agli altri lavoratori
pubblici, né possono ottenere risarcimenti danni che farebbero fallire lo
Stato. *

Anief rassicura che si rivolgerà direttamente ai giudici di
Strasburgo per superare un giudizio sbagliato, rivoluzionario quanto
scontato. La partita rimane aperta.........


Con sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012 arriva dal giudice di Cassazione il
rigetto della richiesta di stabilizzazione di un precario della scuola o in
via sostitutiva della liquidazione del risarcimento danni per abuso dei
contratti a termine, ottenuta in primo grado e rigettata dalla corte di
Appello, in un ricorso presentato negli anni passati, prima delle centinaia
di sentenze positive ottenute dai legali dell'Anief in questi ultimi mesi,
alcune confermate in appello.

La Corte, con istinto comprensibilmente conservatore, come era del resto
prevedibile, vista l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione,
individua delle ragioni "obiettive" nella disapplicazione del diritto
comunitario per giustificare la reiterazione dei contratti a termine per il
personale precario sostenendo, tuttavia, tesi tanto rivoluzionarie quanto
bizzarre circa l'applicazione, o meglio la disapplicazione, della norma
comunitaria nel pubblico impiego e in particolare nel settore scolastico.

Fin dalle prime pagine, si individua la principale ragione "obiettiva" che
ha ispirato il diritto interno nella previsione del sistema delle supplenze
e dell'utilizzo delle graduatorie: "la costante erogazione del servizio
scolastico a fronte di una certa variabilità del numero degli utenti," una
ragione che supera la stessa omissione rilevata nel contratto stipulato
circa la sua spiegazione e che non consente alcuna discrezionalità al Miur
nella gestione delle nomine del personale.

Nei motivi della decisione, si premette che per espressa previsione
legislativa, D.lgs. 165 del 2001, richiamata in ultimo dal legislatore, con
una interpretazione autentica, L. 106 del 2011, "a fronte del proliferare di
controversie sulla illegittimità delle assunzioni a termine nel settore in
parola", la scuola deve essere esclusa dall'applicazione del decreto
legislativo 368 del 2001 che recepisce la direttiva comunitaria n. 70 CE
1999, proprio quando lo stesso collegato al lavoro, L. 183 del 2010, ha
voluto incidere "in senso riduttivo sul risarcimento del danno", che, se
acclarato e concesso dal giudice al personale della scuola, esporrebbe "la
pubblica amministrazione ad uno sforamento di bilancio".

I giudici ritengono che "il conferimento dell'incarico di supplenza, specie
quello annuale" sia "il veicolo attraverso il quale l'incaricato si assicura
l'assunzione a tempo indeterminato in quanto, man mano che gli vengono
assegnati detti incarichi, la sua collocazione in graduatorie avanza";
sostengono, persino, che "il sistema delle supplenze sia un percorso
formativo selettivo attraverso il quale il personale della scuola viene
immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso
per titoli ed esami", facoltà consentita dalla Costituzione in presenza di
normativa specifica. Tale rappresentazione, agli occhi dei giudici,
trasforma i precari della scuola in privilegiati rispetto agli altri
lavoratori del settore pubblico o del privato, perché grazie al sistema
delle supplenze possono essere assunti a tempo indeterminato sfuggendo alla
macchina concorsuale o alla scelta aziendale, grazie a una "tipologia di
flessibilità atipica destinata a trasformarsi in una attività lavorativa
stabile".

Non possono certo mancare, in conclusione, indifferibili esigenze di
carattere economico "che impongono in una situazione generale di crisi
economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio, risparmi
doverosi per riscontrarsi nel sistema di reclutamento in esame"; cosicché
viene rigettata anche la domanda di riconoscimento del risarcimento danno
subito, non essendo riconosciuto l'abuso del diritto alla reiterazione dei
contratti.

Al di là della sentenza politica, la massima appare scontata: lo Stato non
ha soldi e i precari devono ringraziare il Governo per essere utilizzati
anche per diversi anni, cosi da poter un giorno rivendicare, grazie
all'esperienza
maturata sul campo (posti disponibili e alti tassi di natalità permettendo),
una immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; massima che Anief,
ovviamente, intendere contestare subito. Se il giudice di ultima istanza,
infatti, non sente l'obbligo di rinviare, in via pregiudiziale, alla corte
di giustizia europea, la questione d'interpretazione della norma
comunitaria, Anief non può in alcun modo avallare quanto di fantasioso
sostenuto sul precariato della scuola pur in presenza delle oggettive
ragioni di bilancio, pena lo snaturamento della stessa direttiva che impone
agli Stati membri e ai giudici nazionali la condanna dell'abuso dei
contratti a termine. Nel ricorso non contestiamo il diritto interno che
chiaramente disciplina l'attribuzione delle supplenze, ma la reiterazione
delle stesse su posti in organico di diritto che, per espressa volontà del
legislatore, devono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato
per l'ordinario funzionamento dell'amministrazione anche scolastica. Non
possiamo nemmeno dimenticare come l'assunzione dalle graduatorie risponda,
piuttosto che sfugga, ai profili di costituzionalità richiamati nella
sentenza, considerato che l'accesso avviene in seguito al superamento di un
concorso per titoli ed esami; non possiamo, infine, ignorare come già il
giudice europeo si sia espresso sulla materia quando ha ricevuto
rassicurazione dal Governo italiano sull'applicazione della norma
comunitaria in esame nel settore scolastico. Per queste ragioni, intendiamo
rassicurare i precari della scuola che la partita non può ritenersi chiusa,
non soltanto perche la Cassazione sarà chiamata presto a un riesame che
chieda alle Sezioni Unite di pronunciarsi definitivamente sulla materia, ma
fino a quando il contenzioso non giungerà a una decisione di Strasburgo,
dove qualsiasi pronuncia diventa vincolante per tutti i giudici nazionali,
compresi quelli di ultimo grado. La dignità di un posto di lavoro non può
essere barattata al mercato, men che mai quello di un lavoratore della
scuola.

Fiduciosi sull'esito finale, ne approfittiamo per rallegrarci
dell'immissione
in ruolo della prima ricorrente precaria iscritta all'Anief, disposta da un
ambito territoriale su ordine del giudice che ne ha convertito il contratto,
quale segno di una partita ancora lunga per molti altri, sicuramente
contrastata, ma dagli esiti già evidenti.

Nessun commento:

Posta un commento